Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. Lo Stato e le regioni istituiscono il programma nazionale di ospedalizzazione domiciliare per i pazienti terminali, come definiti ai sensi del comma 2.
      2. Sono pazienti terminali coloro che hanno una diagnosi di vita uguale o inferiore a tre mesi e presentano le caratteristiche individuate all'articolo 4, comma 1.
      3. Al programma di ospedalizzazione domiciliare di cui al comma 1 hanno diritto di accedere tutti i pazienti terminali.